Risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale negato alla nipote di 8 mesi, perchè ritenuta troppo piccola
Risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale negato alla nipote di 8, perchè ritenuta troppo piccola.
Con la pronuncia in esame ci occuperemo del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale concesso alle figlie del de cuius e alla nipote più grande e negato alla nipotina di 8 mesi.
Abbiamo più volte evidenziato come in presenza di casi simili, ai fini del riconoscimento del ristoro, il requisito fondamentale risiede nella dimostrazione dell’intensità del vincolo affettivo tra il congiunto e il defunto mentre ormai è assodato che l’eventuale convivenza incide solo sul quantum debeatur.
Nel caso di specie il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale è stato concesso ad entrambe le due figlie, prevedendo una maggiorazione per colei che conviveva ancora con il padre.
Ai fini del quantum, utili sono state anche le dichiarazioni rese dalle parti ricorrenti che provavano l’intensità del legame esistente tra i congiunti.
Nessun problema è stato posto in relazione al riconoscimento della legittima pretesa avanzata dalla nipote più grande perché avendo vissuto un certo periodo col nonno, aveva avuto modo di consolidare un rapporto affettivo e pertanto, era evidente che potesse soffrire per la dipartita del medesimo.
Risulta innovativo il percorso logico deduttivo utilizzato dalla Corte di Cassazione Civile per negare la sussistenza del presupposto del risarcimento in capo alla nipotina di 8 mesi.
Sostanzialmente, gli Ermellini sostengono che quando si è verificata la morte del nonno, la bambina fosse troppo piccola per accusare quella perdita come un vulnus.
Di fatto, non c’era stato il tempo di consolidare un attaccamento affettivo dell’infante con il nonno.
Il danno del neonato può essere visto come danno eventuale che forse emergerà in futuro e la relativa sofferenza si manifesterà probabilmente – ma senza alcuna certezza – in un secondo momento quando la bambina sarà in grado di capire il valore di quella perdita affettiva.
Parlando di danno futuro, dobbiamo distinguere tra danno virtuale, che è il danno certo al momento del fatto illecito e destinato ad avere ripercussioni in futuro, e danno eventuale, ossia un tipo di danno che al momento del fatto illecito non si sa se si verificherà in futuro.
Secondo la Corte di Cassazione il danno dell’infante rientra nella configurazione del danno eventuale perché la futura sofferenza per la perdita del nonno potrebbe presentarsi in un secondo momento o potrebbe anche non manifestarsi.
Dott. Luigi Pinò