Risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale – Requisiti minimi per la richiesta

Risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale – Requisiti minimi per la richiesta (Tribunale Udine, maggio 2021).

Questa riflessione prende spunto da un caso concreto al fine di definire quali debbano essere i requisiti posseduti dai congiunti per presentare la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.

Questa tipologia di danno altro non è che l’espressione della sofferenza patita per la morte di una persona cara, che va ad incidere su un sistema di vita basato su affettività, condivisione e quotidianità nei rapporti che, in seguito al decesso, determina inevitabilmente un’alterazione della vita dei parenti.

I requisiti fondamentali per poter chiedere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale sono, in primo luogo, l’intenso legame affettivo, che deve essere dimostrato tra congiunto e defunto e, in seconda battuta, l’esistenza di un vincolo giuridicamente rilevante con il de cuius.

Una condizione ulteriore, ai fini della legittimità della pretesa risarcitoria, è la prova del reale sconvolgimento di vita in seguito alla morte del parente. Tale condizione, tuttavia, per la giurisprudenza prevalente, incide solo sul quantum della liquidazione.

Una volta incardinato il giudizio in sede civile, andrà provata la sussistenza di tutti gli elementi già evidenziati sopra perché nulla può essere dato per scontato.

La pronuncia, da cui abbiamo preso spunto (Tribunale Udine, maggio 2021) fa seguito alla richiesta di risarcimento del danno avanzata dal figlio per la dipartita del proprio padre.

Dalle operazioni peritali emergeva la responsabilità della struttura sanitaria per il mancato controllo nei confronti del paziente fragile e, dunque, sembrava essere stata imboccata la strada giusta per ottenere il ristoro. Invece, il Tribunale di Udine rigettava la domanda presentata dal figlio poiché dalle testimonianze raccolte in giudizio, emergeva una totale assenza del vincolo affettivo tra il ricorrente e il padre e quindi sicuramente lo sconvolgimento di vita per la perdita dello stesso non aveva ragion d’essere secondo il Giudice adito.

Dunque, ne deriva che, ai fini della liquidazione del danno, il Giudice per avallare la legittimità della pretesa risarcitoria, valuta anche il radicale cambiamento di vita che deve sussistere unitamente agli altri due requisiti sopra menzionati.

 

Dott. Luigi Pinò


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