Risarcimento del danno in soggetti sottoposti al vaccino anti covid-19
Prima di iniziare a delineare le modalità di risarcimento per il danno o per le lesioni provocate ad alcuni soggetti in seguito alla somministrazione del vaccino anti covid- 19, dovremmo conoscere cosa prevede il nostro ordinamento in situazioni analoghe.
I riferimenti normativi che regolano queste fattispecie sono contenuti nella legge n. 210/1992 secondo cui si riconosce : ” un indennizzo ai soggetti danneggiati a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusione e somministrazione di emoderivati” e nella legge n. 229/2005 con cui è prevista un’integrazione economica legata alla categoria di appartenenza del danneggiato riconosciuta dalla Commissione Medica giudicante.
Il sistema previsto in Italia è dunque di tipo indennitario e garantisce l’elargizione di sussidi mensili a favore dei soggetti che abbiano riportato alcune lesioni o infermità legate alla vaccinazione obbligatoria o raccomandata dalle Autorità competenti.
Si parla di indennizzo e non di risarcimento dal momento che non si vuole riparare un danno ingiusto, quanto compensare il sacrificio del singolo che abbia riportato – suo malgrado- una lesione personale pur avendo rispettato le raccomandazioni poste in essere dall’Autorità competente per il bene della collettività.
È evidente che il dettato normativo risulta applicabile anche in relazione alle controindicazioni che si palesano in seguito alla somministrazione del vaccino anti covid.
Bisogna ricordare, in ogni caso, che graverà sempre sul danneggiato l’onere della prova, ossia dovrà dimostrare la connessione esistente tra la somministrazione del vaccino e il danno o la lesione emersa.
Per ottenere l’erogazione dell’indennizzo, la vittima dovrà riuscire a dimostrare secondo il criterio del più probabile che non , che i danni lamentati siano scaturiti dalla somministrazione vaccinale.
La Cassazione richiede che la prova fornita dalla vittima soddisfi il criterio della ragionevole probabilità scientifica.
Questo significa che non si riconoscerà il diritto all’indennizzo in capo al presunto danneggiato, laddove la ricerca medica non sia in grado di affermare o negare con certezza l’esistenza di una correlazione tra il vaccino e i postumi lamentati.
Più nel concreto, pensiamo alle ipotesi di trombosi che potrebbero essere derivate dalla inoculazione del vaccino astrazeneca ma che ancora oggi richiedono approfondimenti scientifici dal momento che gli eventi trombotici sono legati ad una certa multifattorialità.
Nei giudizi per ottenere il risarcimento del danno conseguente alla vaccinazione, la Corte di Cassazione pone alcuni paletti affinchè possa sussistere una responsabilità in capo al Ministero della Salute.
Ed infatti, la Corte ha previsto che possa incorrere in responsabilità il Ministero laddove pur conoscendo la pericolosità del vaccino o l’esistenza dei suoi possibili effetti collaterali legati alla somministrazione, non abbia posto in essere delle direttive volte a contenere i rischi e a vietare la somministrazione del farmaco in soggetti per i quali la comunità scientifica preveda possa essere altamente rischioso.
Al Ministero della Salute vengono affidate funzioni di controllo e vigilanza per quanto riguarda la tutela della salute pubblica ed è chiamato ad attuare ogni azione volta a ridurre al minimo i rischi legati alla somministrazione dei vaccini “pericolosi”.
Il Ministero della Salute può essere ritenuto responsabile se ,effettivamente, essendo a conoscenza degli effetti collaterali del vaccino, non abbia predisposto tutte le misure idonee per vietare o limitare comunque la somministrazione del vaccino pericoloso per cercare di tutelare al meglio la salute pubblica.
Dott. Luigi Pinò