Risarcimento stabilito dal giudice per la lesione del danno alla salute

Risarcimento stabilito dal giudice per la lesione del danno alla salute – (Cass. Civ., sez. III, 5 maggio 2021, n. 11724)

La salute viene riconosciuta dalla nostra costituzione come bene primario e in quanto tale viene garantita al fine di permettere una tutela e ottenere un indennizzo a tutti coloro che in qualche modo l’abbiano vista lesa.

Al giudice viene affidato il compito di stabilire il quantum del risarcimento tramite due possibilità: da un lato, può ricorrere alle tabelle e dunque sulla base della percentuale d’invalidità riconosciuta alla vittima, può decidere l’ammontare esatto del ristoro; dall’altro, al giudicante viene riconosciuta una certa discrezionalità nello stabilire l’importo all’interno della forbice riportata nelle tabelle, ma in ogni caso deve spiegare le motivazioni e le ragioni per le quali ha deciso di riconoscere quella determinata cifra.

La Cassazione Civile, Sez. III in data 5 maggio 2021, con ordinanza n. 11724 ha stabilito che: “L’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al Giudice dagli art.. 2056 e 1126 c.c. non dà luogo a un giudizio di equità, bensì ad un giudizio di diritto, caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva o integrativa; in tale contesto il Giudice, che effettua una valutazione discrezionale, deve fornire indicazioni sul processo logico seguito e sugli elementi considerati per addivenire alla quantificazione del danno”.

La valutazione equitativa nel caso di liquidazione del danno non patrimoniale deve avvenire secondo criteri di adeguatezza e proporzione al fine di garantire che all’interno dell’ordinamento casi uguali siano trattati allo stesso modo in presenza delle medesime circostanze.

Ed inoltre, è espressamente richiesto al Giudice di motivare il proprio convincimento giuridico, per comprendere l’iter logico seguito e indicare tutti gli elementi che hanno concorso alla formazione del giudizio di equità, riducendo, in tal modo, l’eccessiva discrezionalità del Giudice stesso.

 

Dott. Luigi Pinò

 


By Published On: Novembre 29th, 2021Categories: Flash NewsTags:

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