Salute – Un auspicabile nuovo concetto che si integri con il principio di solidarietà nelle obbligazioni risarcitorie
Questa riflessione prende spunto da un nuovo concetto di salute che si va sempre più delineando all’interno del nostro ordinamento e non viene considerato più nella componente solo individualista, ma anche in quella socio-collettiva.
È abbastanza difficile trovare una definizione nella nostra Costituzione e nella legge italiana del termine “salute” tanto da trovarne una sua esplicitazione nell’atto costitutivo della Organizzazione Mondiale della Sanità, in cui essa viene descritta come: “uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente assenza di malattia o infermità”.
In passato in Itala la salute è stata definita come uno stato di benessere fisico e psichico della persona e, negli ultimi anni, si è assistito ad una ulteriore inclusione all’interno di essa anche della serenità familiare e della felicità.
Nella nostra Costituzione l’art. 32 è quello inerente al concetto di salute e in tale disposizione viene specificato che:” La repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
Cerchiamo di capire cosa significa, in concreto, quanto espresso dall’art 32.
La salute viene vista non solo come diritto fondamentale dell’individuo che deve essere garantito a tutti, ma come interesse collettivo nel senso che deve esserci un bilanciamento tra il diritto alla salute come bene individuale e il dovere di tutelare la salute nella sua dimensione sociale, ossia le cure devono essere prestate e fornite a tutti in modo gratuito.
Il diritto alla salute viene a caratterizzarsi così anche per una dimensione collettiva in cui è previsto un servizio sanitario nazionale per tutti e per una funzione sociale nel senso che le cure devono essere garantite a tutti i cittadini.
Questo nuovo concetto della salute, che segna un passaggio da una dimensione individualista ad una dimensione sociale, dovrebbe indurre auspicabilmente ad una revisione delle obbligazioni risarcitorie: infatti, ad oggi nelle cause di responsabilità sanitaria la somma riconosciuta e liquidata va tutta a favore del soggetto danneggiato.
Invece, secondo il principio di solidarietà sociale sarebbe auspicabile pensare di devolvere una parte minima della somma liquidata alla Ricerca Scientifica e al Sistema Sanitario Nazionale per migliorarlo sempre più e offrire quindi a tutti gli individui maggiori servizi e maggiori strutture per renderlo più efficiente.
Garantendo minimi finanziamenti al settore della Ricerca si finanzierebbero, inoltre, nuovi studi e nuovi strumenti con l’obiettivo di prevenire malattie e pandemie.
Questa nuova revisione potrebbe essere la base del bilanciamento tra il diritto dei danneggiati ad ottenere un equo risarcimento/ristoro per il danno subito e l’esigenza di inserire questo risarcimento a servizio della solidarietà sociale.
In ogni caso, destinare questa parte minima al Servizio Sanitario Nazionale o alla Ricerca Scientifica, non sarebbe un elemento negativo poiché di riflesso un Sistema Sanitario Nazionale più efficiente e produttivo determinerebbe maggiori benefici per l’intera collettività e tutto ciò rientra a pieno titolo nella nuova dimensione sociale del concetto di salute.
Dott. Luigi Pinò