Suicidio assistito – Il caso di Fabio Ridolfi e requisiti per accedervi secondo legge
Suicidio assistito – Il caso di Fabio Ridolfi e requisiti per accedervi secondo legge.
Il suicidio assistito sta iniziando a farsi strada nel nostro ordinamento e consiste in una pratica di fine vita concessa solo in presenza di determinati requisiti.
In particolare si discute sull’indispensabilità della ricorrenza di specifiche condizioni in capo al soggetto richiedente:
- abbia raggiunto la maggiore età;
- sia pienamente capace di intendere e di volere;
- sia in grado di assumere delle decisioni liberamente con piena consapevolezza;
- sia stato adeguatamente informato;
- soffra di una patologia irreversibile e con prognosi infauste;
- versi in condizioni cliniche irreversibili e lamenti delle sofferenze fisiche e psicologiche divenute insopportabili;
- abbia necessità dell’impiego di trattamenti sanitari di sostegno vitale in assenza dei quali morirebbe.
Si è pure pensato che la richiesta dovrebbe avere la forma scritta e qualora le condizioni cliniche lo impedissero, la richiesta di morte assistita potrebbe essere avanzata in ogni modo atto a consentire all’ammalato di comunicare e di manifestare inequivocabilmente la propria volontà.
L’iter per ricorrere al suicidio assistito, prevederebbe anche una specifica e dettagliata relazione da parte del medico incentrata sulle condizioni cliniche, psicologiche, sociali e familiari del paziente. In ultimo, entrerebbe in scena il Comitato Etico per verificare la ricorrenza di tutti i requisiti.
Il comitato etico è, in generale, un organismo indipendente dalla struttura medico sanitaria di riferimento, formato da medici e psicologi, il cui compito è quello di garantire la tutela dei diritti dei pazienti.
Se il Comitato per la valutazione clinica esprimesse il proprio assenso per la morte assistita, verrebbe coinvolta la direzione sanitaria della Asl o l’Azienda sanitaria di riferimento che dovrebbe garantire il fine vita.
Non è un caso se usiamo il condizionale per affrontare queste questioni perché di fatto lamentiamo un vuoto legislativo sul punto.
Oggi i riflettori si sono accesi sul tema in seguito al decesso di Fabio Ridolfi, un uomo di 46 anni, tetraplegico da ormai 18 anni.
Secondo il Comitato Etico delle Marche il paziente immobilizzato a letto da tanto tempo disponeva di tutti i requisiti (patologia irreversibile, sofferenze e consapevolezza nell’assunzione della decisione) per poter accedere al suicidio assistito.
Nel caso di specie, l’Usl delle Marche aveva impiegato circa due mesi per comunicare al paziente la possibilità di accedere alla pratica di fine vita da quando aveva ottenuto il parere positivo del Comitato Etico.
Per di più, detto parere, comunque, risultava incompleto poiché non veniva indicato il nome del farmaco da usare nel determinare il decesso e la modalità di somministrazione dello stesso.
Il ritardo nell’ottenere tutte le indicazioni per esaudire e rispettare le richieste di Fabio Ridolfi ha suscitato profonde polemiche poiché il diritto all’autodeterminazione del paziente non è stato rispettato e in questo lasso di tempo le sofferenze sono diventate più atroci.
Dinanzi all’inattività dello Stato Italiano, Fabio Ridolfi ha scelto la sedazione profonda, una pratica che ha prolungato ulteriormente le sofferenze anche dei suoi familiari.
Purtroppo eventi come quello appena citato devono servire per stimolare la discussione legislativa e provare a terminare quanto prima l’iter della legge sul fine vita, già passata alla Camera e ora in discussione al Senato.
Si segnala che i lavori sono tutt’altro che conclusi, proprio perché sono molte le posizioni negative sul testo approvato dalla Camera.
È purtroppo altamente probabile che il provvedimento in questione non riesca a essere convertito in legge entro la fine della presente legislatura.
Alcune novità sono contenute nel testo di legge come l’esclusione del reato di istigazione o di aiuto al suicidio assistito per chi abbia agevolato in qualche modo la morte assistita.
La non punibilità del personale sanitario o amministrativo che abbia agevolato tale procedura è prevista retroattivamente e quindi anche nei casi successi prima della futura entrata in vigore della legge.
Dott. Luigi Pinò