Trasfusione di sangue e responsabilità medica del sanitario e dell’infermiere

Trasfusione di sangue e responsabilità medica del sanitario e dell’infermiere.

La Cassazione con la recente pronuncia n. 4323 dell’8 febbraio 2022 torna ad affrontare la questione relativa alla trasfusione di sangue e alla responsabilità medica gravante sull’infermiere e sul sanitario.

Come noto, sono stati registrati notevoli passi avanti in relazione alla pratica trasfusionale, ma, ciononostante, il rischio zero non esiste.

Si segnala, senza alcun dubbio che in linea di massima si è ormai riusciti ad arginare l’incidenza delle infezioni contratte in occasione di trasfusioni di sangue ed emoderivati.

Tuttavia, le emotrasfusioni-proprio in ragione della peculiare funzione salvifica e dei rischi connessi alla pratica stessa (il paziente potrebbe, ad esempio, morire in caso di trasfusione di sangue appartenente ad un gruppo sanguigno non compatibile con il proprio) richiedono l’applicazione della massima accortezza del personale sanitario coinvolto.

A tal fine, sono normalmente predisposti protocolli e procedure aziendali volti a regolamentare nel dettaglio tutte le fasi del processo trasfusionale.

La procedura è, inoltre, soggetta ad un doppio controllo affidato al personale infermieristico che esegue materialmente l’infusione e al medico sotto la cui sorveglianza vanno effettuate le operazioni.

Un ruolo cardine, dunque, viene rivestito dall’infermiere sia nella fase antecedente alla somministrazione di sangue ed emoderivati sia in quella della pratica trasfusionale vera e propria.

Vediamo più da vicino alcuni degli step principali.

È l’infermiere, ad esempio, che deve occuparsi della cosiddetta corretta identificazione del paziente; deve espletare, inoltre, la verifica della tipizzazione del sangue, cioè deve porre in essere quella procedura di laboratorio atta ad individuare il gruppo sanguigno.

A questo punto, sarà sempre l’infermiere a compilare il modulo da trasmettere al centro trasfusionale di riferimento e tramite un controllo incrociato sarà sempre questa figura professionale che verificherà la correttezza dei dati apposti sia nel modulo sia nel campione da inviare.

L’infermiere è responsabile anche della corretta conservazione dell’emocomponente da somministrare.

Il personale infermieristico e il medico, una volta ricevuto il modulo e la sacca, dovranno verificare l’esatta corrispondenza tra l’emogruppo del ricevente e quello del donante.

Ed ancora, occorrerà che si presti la massima attenzione anche alla data di scadenza riportata nella sacca e assicurarsi dell’ottimale conservazione dell’emocomponente.

Successivamente, sarà l’infermiere a dover verificare l’idoneità dell’accesso venoso e a controllare i parametri vitali del paziente.

Almeno per i primi 15 minuti, occorrerà immancabilmente tenere sotto controllo il malato, al fine di poter rilevare qualsiasi anomalia in modo tempestivo ed immediato.

Preciso, che per tutta la durata della trasfusione di sangue, è opportuno ed indispensabile un monitoraggio onde poter intervenire laddove si rendesse necessario.

In estrema sintesi, la procedura per la somministrazione di sangue ed emoderivati è contrassegnata da vari step, che necessitano un’attenzione scrupolosa da parte dei professionisti.

Non stupisce che la Cassazione con la pronuncia in esame abbia ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la morte del paziente – conseguente alla erronea trasfusione di sangue appartenente ad un gruppo sanguigno non compatibile con quello del soggetto ricevente- e la condotta del medico.

Nel caso di specie, il sanitario, contrariamente a quanto disposto anche dalle istruzioni ministeriali di riferimento, non aveva assistito alla fase finale della procedura di emotrasfusione e all’allacciamento da parte dell’infermiere della sacca nell’ago cannula posto al braccio del paziente.

L’errata trasfusione di sangue di un gruppo incompatibile aveva determinato un grave peggioramento del quadro clinico del paziente, causandone la morte.

Nella sentenza in oggetto viene riportato che “ le procedure operative per l’esecuzione della trasfusione prevedevano specificatamente la compartecipazione del medico alla fase di inizio anche se la materiale esecuzione era dell’infermiere, proprio per garantire un controllo esterno sulla individuazione della sacca del paziente, sulla compatibilità del gruppo sanguigno, procedura che è stata in concreto disattesa dagli imputati perché, nel momento dell’allacciamento della sacca all’ago cannula del paziente, l’infermiera era da sola e l’imputato si era allontanato”.

La previsione di un doppio controllo è finalizzata ad evitare errori non di tipo valutativo, ma nella fase dell’esecuzione materiale.

L’aver previsto la compartecipazione del medico all’inizio della trasfusione, la cui materiale esecuzione spetta all’infermiere, è precauzione rivolta a ottenere proprio un controllo esterno sull’individuazione del paziente, della sacca e della compatibilità del gruppo sanguigno.

Infine, la Cassazione ribadisce che” non può invocare il principio di affidamento l’agente che non abbia osservato una regola precauzionale su cui si innesti l’altra condotta colposa, poiché la sua responsabilità persiste in base al principio di equivalenza delle cause, salva l’affermazione dell’efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che presenti il carattere di eccezionalità e imprevedibilità”.

Ne deriva che non coglie nel segno il tentativo del sanitario di addossare la responsabilità della morte del paziente alla sola infermiera dal momento che il dottore aveva, a sua volta, infranto la norma risultando anch’egli responsabile per aver concorso con la sua condotta alla causazione del decesso.

 

 

Dott. Luigi Pinò


By Published On: Febbraio 28th, 2022Categories: Flash NewsTags:

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