Accordo transattivo tra medico e paziente – Non esonera la struttura sanitaria
Accordo transattivo tra medico e paziente – Non esonera la struttura sanitaria.
Il principio che viene statuito con la pronuncia n. 8116 del 14 marzo 2022 è che l’ospedale si obbliga nei confronti del paziente in virtù del contratto di spedalità, offrendo cure e assistenza medica sanitaria, e risponde in via autonoma per la scelta del professionista di cui si è avvalso per adempiere all’obbligazione assunta con il degente.
La Corte di Cassazione dichiara che, indipendentemente dall’azione messa in essere e a prescindere dal fatto che l’ospedale sia chiamato in giudizio per rispondere dell’operato del medico o per un deficit organizzativo o per carenze proprie imputabili all’ente stesso, in ogni caso la struttura sanitaria risponde per fatto proprio e non per fatto altrui.
Da queste premesse deriva poi la conclusione che se il medico è, a sua volta, citato in giudizio, l’eventuale accordo transattivo raggiunto tra il professionista e il paziente non libera la struttura dalla propria responsabilità e dunque, in dette ipotesi, resta comunque pendente l’azione volta ad accertare i profili di censura imputabili all’ospedale.
Il principio chiave resta sempre quello secondo cui la responsabilità della struttura sanitaria per fatto degli ausiliari, già disposta ai sensi dell’art. 7 della legge Gelli-Bianco, configura una tipica responsabilità per fatto proprio e dunque, l’eventuale censura rivolta al medico di per sé costituisce il presupposto per far sorgere in capo all’ente ospedaliero la responsabilità che andrà accertata giudizialmente.
Dott. Luigi Pinò