Accordo transattivo tra medico e paziente – Non esonera la struttura sanitaria

Accordo transattivo tra medico e paziente – Non esonera la struttura sanitaria.

Il principio che viene statuito con la pronuncia n. 8116 del 14 marzo 2022 è che l’ospedale si obbliga nei confronti del paziente in virtù del contratto di spedalità, offrendo cure e assistenza medica sanitaria, e risponde in via autonoma per la scelta del professionista di cui si è avvalso per adempiere all’obbligazione assunta con il degente.

La Corte di Cassazione dichiara che, indipendentemente dall’azione messa in essere e a prescindere dal fatto che l’ospedale sia chiamato in giudizio per rispondere dell’operato del medico o per un deficit organizzativo o per carenze proprie imputabili all’ente stesso, in ogni caso la struttura sanitaria risponde per fatto proprio e non per fatto altrui.

Da queste premesse deriva poi la conclusione che se il medico è, a sua volta, citato in giudizio, l’eventuale accordo transattivo raggiunto tra il professionista e il paziente non libera la struttura dalla propria responsabilità e dunque, in dette ipotesi, resta comunque pendente l’azione volta ad accertare i profili di censura imputabili all’ospedale.

Il principio chiave resta sempre quello secondo cui la responsabilità della struttura sanitaria per fatto degli ausiliari, già disposta ai sensi dell’art. 7 della legge Gelli-Bianco, configura una tipica responsabilità per fatto proprio e dunque, l’eventuale censura rivolta al medico di per sé costituisce il presupposto per far sorgere in capo all’ente ospedaliero la responsabilità che andrà accertata giudizialmente.

 

 

 

Dott. Luigi Pinò


By Published On: Luglio 25th, 2022Categories: Flash NewsTags:

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