Complicanza – Significato del termine in medicina e in campo giuridico

Complicanza – Significato del termine in medicina e in campo giuridico.
Capita spesso di leggere delle sentenze (l’ultima ci risulta quella del Tribunale di Bari n. 1205/2019, pubblicata il 01.07.2019) in cui il giudice – facendo proprie le considerazioni (errate) del Consulente d’Ufficio – definisce “complicanze eventi che complicanze in senso giuridico non sono.

            La Corte di Cassazione (Cass. III Sez., 30.06.2015, n. 13328, Presidente Spirito; Estensore Rossetti) con una sentenza di rara chiarezza stabilisce che il concetto di “ complicanza ”, così come considerata in campo medico e medico legale, non può essere adottato e trasferito nel campo del diritto.

Infatti, in campo medico, con il lemma “complicanza” si designa solitamente un evento dannoso (rilevato dalla statistica sanitaria), “insorto nel corso dell’iter terapeutico, che pur essendo astrattamente prevedibile, non sarebbe evitabile”.

            “Tale concetto è inutile nel campo giuridico.

            Quando, infatti, nel corso dell’esecuzione di un intervento o dopo la conclusione di esso si verifichi un peggioramento delle condizioni del paziente, delle due l’una:

-) o tale peggioramento era prevedibile ed evitabile, ed in tal caso esso va ascritto a colpa del medico, a nulla rilevando che la statistica clinica lo annoveri in linea teorica tra le “complicanze”;

-) ovvero tale peggioramento non era prevedibile oppure non era evitabile: ed in tal caso esso integra gli estremi della “causa non imputabile” di cui all’art. 1218 c.c., a nulla rilevando che la statistica clinica non lo annoveri in linea teorica tra le “complicanze”.

            Al diritto non interessa se l’evento dannoso non voluto dal medico rientri o no nella classificazione clinica delle complicanze:

            interessa solo se quell’evento integri gli estremi della “causa non imputabile”: ma è evidente che tale accertamento va compiuto in concreto e non in astratto. La circostanza che un evento indesiderato sia qualificato dalla clinica come “complicanza” non basta a farne di per sé una “causa non imputabile” ai sensi dell’art. 1218 c.c.;

            così come, all’opposto, eventi non qualificabili come complicanze possono teoricamente costituire casi fortuiti che escludono la colpa del medico.

            Da quanto esposto consegue, sul piano della prova, che nel giudizio di responsabilità tra paziente e medico:

-) o il medico riesce a dimostrare di avere tenuto una condotta conforme alle leges artis, ed allora egli va esente da responsabilità a nulla rilevando che il danno patito dal paziente rientri o meno nella categoria delle “complicanze”;

-) ovvero, all’opposto, il medico quella prova non riesce a fornirla:

            ed allora non gli gioverà  la circostanza che l’evento di danno sia in astratto imprevedibile ed inevitabile, giacchè quel che rileva è se era prevedibile ed evitabile nel caso concreto.

            Prevedibilità ed evitabilità del caso concreto che, per quanto detto, è onere del medico dimostrare”.

            Sarebbe auspicabile che i CCTTUU e i giudici tenessero ben fermi tali concetti e sancissero la responsabilità del medico ove questo non sia riuscito a dimostrare di aver tenuto una condotta conforme alle leges artis.

 

Avv. Franco Di Maria

Avv. Vincenza Pinò

 

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