Il medico risponde solo dell’aggravamento della patologia e non per la complessiva menomazione del paziente

IL MEDICO RISPONDE SOLO DELL’AGGRAVAMENTO DELLA PATOLOGIA DELL’AMMALATO E NON PER LA COMPLESSIVA MENOMAZIONE DEL PAZIENTE

La Corte di Appello di Bari, con la sentenza n. 459/2023, affronta il tema della responsabilità medica nel caso di cattiva esecuzione di un intervento chirurgico che implichi un peggioramento dello stato clinico della paziente.
In particolare, l’attenzione ricade sul gradiente di responsabilità imputabile al medico.
Quest’ultimo – in conseguenza di un errore clinico che va ad incidere sulla patologia di cui era già affetta la paziente – risponde solo dell’aggravamento causato dal suo errore e non delle complessive condizioni di salute della medesima.
Al professionista è imputabile solo il danno differenziale.
Bisogna ricordare che nei casi di responsabilità medica il paziente- anche tramite presunzioni – deve dimostrare il nesso eziologico tra il danno lamentato ( l’insorgenza di una patologia o un suo peggioramento causato dall’inadempimento del debitore) e la condotta del sanitario; mentre la struttura sanitaria, solo in un secondo momento , e quindi dopo che il danneggiato abbia dato prova del legame tra causa ed effetto, dovrà dimostrare di aver agito secondo le leges artis.
In tal modo, proverà l’inesistenza dell’inadempimento o che comunque il danno sia ascrivibile sotto un punto di vista eziologico ad altri fattori causali.

Nel caso di specie, la struttura sanitaria veniva citata in giudizio da una paziente – per i danni subiti in seguito ad un intervento chirurgico – poiché il suo stato di salute era peggiorato e quindi la signora agiva giudizialmente per chiedere e ottenere il risarcimento del danno lamentato.

Il Tribunale condannava l’ospedale dal momento che non era riuscito a fornire la prova liberatoria gravante sullo stesso.
La parte soccombente proponeva appello alla sentenza emessa dal Tribunale, ma l’esito veniva riconfermato anche in quella sede perché la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale non solo per le proprie omissioni nei confronti del paziente, ma anche per l’operato del proprio personale dipendente.
Occorre evidenziare che la complicanza sorta – in seguito all’intervento chirurgico- ha una certa rilevanza da un punto di vista medico e non dal lato giuridico poiché non può essere considerata una circostanza attenuante per il sanitario poiché il peggioramento delle condizioni del paziente può essere determinato:

  • da un fatto prevedibile ed evitabile con colpa ascrivibile al medico;
  • da una causa non prevedibile e non evitabile e quindi rientrante nell’ipotesi di causa
    imprevedibile.

In definitiva, il medico risponde esclusivamente dell’aggravamento causato dal suo errore e non della complessiva menomazione del paziente.
Cerchiamo di capire la differenza tra le menomazioni in modo da poter individuare – tramite un calcolo – l’importo da liquidare a titolo di menomazione concorrente.
All’interno delle menomazioni, è utile inizialmente fare una distinzione tra quelle plurime policrone e quelle plurime monocrone.
Le prime sono conseguenti ad infortuni riportati in epoche diverse, mentre le seconde sono quelle riprodotte nello stesso infortunio.
Un’ulteriore differenza è tra quelle concorrenti e quelle coesistenti.

Anche questa distinzione è utile per capire come funzioni il calcolo per la determinazione del grado di invalidità permanente e per la liquidazione del danno.
Le menomazioni coesistenti non sono rilevanti nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno e dunque di esse non si tiene conto; mentre le menomazioni concorrenti aggravano l’invalidità preesistente e, pertanto, rivestono un ruolo rilevante ai fini della liquidazione del danno.
Per calcolare la menomazione concorrente è necessario effettuare alcuni passaggi:

  • prima valutare l’invalidità complessiva del soggetto (menomazione
    preesistente e menomazione causata dall’illecito) e poi convertirla in
    denaro;
  • successivamente considerare quella preesistente all’illecito e convertila in
    denaro;
  • menomazione concorrente è data dalla differenza tra il primo valore
    convertito in denaro (menomazione preesistente + menomazione
    dell’illecito) e il secondo (menomazione causata dall’illecito).

La differenza tra il primo valore e il secondo sarà l’importo da liquidare a titolo di menomazione concorrente.

 

Dott. Luigi Pinò


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