Incidente della paziente: quali responsabilità ha la casa di cura?

RESPONSABILITA’ DELLA CASA DI CURA PER L’INCIDENTE OCCORSO AL PAZIENTE RICOVERATO

(Tribunale di Catanzaro, sentenza n.560 del 5 aprile 2023)

Traendo spunto dalla sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro, sentenza n.560 del 5 aprile 2023, ci occupiamo delle obbligazioni che nascono dal contratto di spedalità tra struttura e paziente, in particolare di quelle che sono a carico della prima.
Le obbligazioni naturalmente nascono in virtù del contratto di assistenza sanitaria che viene ad instaurarsi tra l’ospedale/ una casa di cura/ la struttura riabilitativa e il paziente.

Cerchiamo di capire il rapporto che viene ad instaurarsi tra questi soggetti e soprattutto quali saranno le obbligazioni o i diritti dell’ammalato.

La responsabilità della struttura sanitaria è di tipo contrattuale perché legata al contratto di spedalità, una tipologia particolare di contratto atipico in cui la struttura ospedaliera si obbliga a fornire al paziente tutta l’assistenza sanitaria in generale che va dal personale sanitario, alle risorse materiali intese come attrezzature adeguate lungo tutto l’arco della degenza del paziente.
All’interno del contratto di spedalità bisogna distinguere due casi: la responsabilità per fatto proprio e quella per fatto altrui.
Nel primo caso, ci troviamo di fronte alle ipotesi in cui il paziente riporti un danno e questo sia legato a carenze strutturali o organizzative ascrivibili alla struttura; mentre, nel secondo caso, la struttura risponde dell’operato del personale di cui si avvale nello svolgimento della prestazione.
Nel caso in esame, una donna con varie problematiche, ricoverata in una casa di cura, veniva trasferita – per svolgere determinati accertamenti – in un’altra struttura ma, durante il viaggio di rientro, l’ambulanza era stata coinvolta in un incidente e la signora riportava la frattura della gamba.
Questa complicanza peggiorava lo stato clinico della paziente, compromettendo alcune funzionalità vitali tanto da condurla al decesso.
Il nocciolo della questione è riuscire a capire chi dovrà essere considerato responsabile per quanto accaduto alla paziente.
A tal riguardo, la pronuncia in esame ribadisce che, non è rilevante che la paziente al momento in cui si sono verificati i fatti non si trovasse fisicamente nella casa di cura, perché la struttura risponde in prima persona dell’operato dei propri dipendenti e quindi sarà ritenuta responsabile in toto.

 

Dott. Luigi Pinò


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