La centralità del paziente nel percorso di cura
È risaputo che sul medico gravi l’obbligo di informare il paziente prima di sottoporlo a qualsiasi trattamento sanitario che possa comportare un margine di rischio e, dunque, sia prima di un intervento chirurgico sia prima dell’espletamento di esami diagnostici o strumentali.
Detto obbligo non è espresso da una unica specifica norma, ma lo si ricava da un insieme di disposizioni legislative e principi sia di natura costituzionale, sia di rango ordinario, sia nazionali sia europei.
L’acquisizione del consenso libero e consapevole può legittimamente mancare solo in ipotesi di trattamenti obbligatori per legge, ovvero nel caso in cui l’intervento del medico sia indifferibile a causa di una situazione di estrema urgenza e quindi il paziente non sia in condizione di prestare il proprio consenso.
Da una parte, ritroviamo il medico che con il proprio bagaglio di conoscenze e di informazioni dovrà rendere edotto il paziente. Dall’altra, il soggetto interessato che, in virtù del diritto di autodeterminazione, deve essere adeguatamente informato per poter liberamente esporre la propria scelta terapeutica.
A tal proposito, dunque, medico e paziente si pongono su un livello paritario, sono alleati contro uno stesso nemico: la malattia. Entrambi concorrono nella scelta del percorso terapeutico che, attenzione, deve rispecchiare la manifestazione di volontà del paziente.
Precisiamo che non necessariamente la scelta ricadrà sulla cura migliore per sconfiggere o alleviare la malattia, perché l’ultima parola spetta al paziente che assume un ruolo centrale. L’importante è rispettare la sua volontà!
Per concludere, dunque, è sufficiente ribadire che il consenso informato è l’estrema sintesi fra due diritti fondamentali dell’individuo in quanto tale: il diritto alla salute ed il diritto all’autodeterminazione.
Avv. Franco Di Maria Avv. Vincenza Pinò