La legge Gelli sulla responsabilità sanitaria – brevi riflessioni a quasi due anni dalla sua entrata in vigore

N.B: Dedichiamo cinque articoli in sequenza sulla legge Gelli.
Questo è il primo.

Essi – pur affrontando aspetti diversi della legge – andrebbero letti in sequenza dalla prima parte all’ultima.

 

PRIMA PARTE

Introduzione

 

Qualche Magistrato della Suprema Corte confessa sconsolato che ci vorranno almeno 10 anni perché – a suon di sentenze della Cassazione e forse della Corte Costituzionale – la L. n. 24/2017 possa trovare un suo assetto decifrabile, costituzionalmente orientato e mondo dalle infinite criticità che l’affliggono.

Dal primo aprile del 2017, è in vigore la prima legge organica sulla responsabilità professionale sanitaria denominata “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale del personale sanitario”.

L’ambito della responsabilità sanitaria ha sicuramente conosciuto, negli ultimi due decenni, una crescita esponenziale e forse una disciplina sistematica della materia poteva anche essere presa in considerazione pur se ormai la giurisprudenza della Suprema Corte
ne aveva fissato i contorni fondamentali.

Una stima prudenziale ci informa – a proposito dell’esplosione delle cause per malasanità – che dal 1942 al 1990 la banca dati della Cassazione conteneva appena 60 massime in questa materia, numero che, nel solo decennio 2001 – 2011, è salito ad oltre 200 (1) .

Un rapporto ANIA ci rende noto ancora che le richieste risarcitorie per danni derivanti dalla responsabilità medica sono più che raddoppiate nell’ultimo ventennio (2 ).
C’è tuttavia da dubitare che l’esigenza di una disciplina organica e sistematica della materia sia stata la molla che ha spinto il nostro legislatore a intervenire.

Altre sono state le ragioni che hanno indotto il legislatore a mobilitarsi sul piano normativo. Esse sono sostanzialmente due:

1. arginare la cosiddetta medicina difensiva con il conseguente spreco di risorse pubbliche (ma è davvero così?);
2. difendere i medici dal timore di un inarrestabile e sempre più ingravescente contenzioso giudiziario, soprattutto penale, (ma – ancora una volta – è davvero così?).

E che questi siano gli obiettivi primari della novella del 2017 è documentato dai lavori parlamentari, dai testi e dalle prefazioni dell’onorevole Federico Gelli, relatore della legge alla Camera e “padre”, assieme all’onorevole Bianco, del nuovo quadro normativo
sulla responsabilità professionale sanitaria.

Dopo aver definito la “sua” legge “una svolta storica per la sanità italiana”, l’onorevole Gelli esplicita con chiarezza l’obiettivo della nuova normazione.

L’assenza di un chiaro inquadramento legislativo, infatti, in questi anni non ha fatto che togliere serenità a medici e professionisti e soprattutto ha avuto come ricaduta l’enorme costo della medicina difensiva, risorse che potranno ora essere impiegate per migliorare la sanità pubblica. Per questo motivo sono stato impegnato per mesi insieme ai colleghi delle Commissioni sanità Camera e Senato, per redigere un testo specifico e organico che, in un’ottica di sistema, dia alla questione risposte chiare ed esaustive sulle orme della legislazione europea di riferimento.

L’obiettivo di questa legge è quello di aumentare le tutele dei professionisti prevedendo, al contempo, nuovi meccanismi a garanzia per i cittadini.

Il tutto nell’ottica della ricerca di un nuovo equilibrio nel rapporto medico-paziente che permetta, da una parte ai professionisti di svolgere il loro lavoro con maggiore serenità, grazie alle nuove norme in tema di responsabilità penale e civile, e dall’altra garantendo ai pazienti maggiore trasparenza e la possibilità di essere risarciti in tempi brevi e certi per gli eventuali danni subiti…

Abbiamo inoltre modificato il Codice Penale introducendo il nuovo articolo 590- sexies. Viene qui previsto che se i casi di omicidio colposo e lesioni personali colpose sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene previste dal Codice penale in caso di condotta negligente o imprudente del medico. Solo se l’intervento si sia verificato a causa di imperizia la punibilità è esclusa, purché risultino rispettate le
raccomandazioni previste dalle linee guida o, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali. Sempre che le raccomandazioni previste dalle linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto (3) .

A prescindere dai toni osannanti, le “risposte chiare ed esaustive” che questa legge darebbe alla materia, si traducono – al più – in buoni propositi, in buone intenzioni di cui, come si sa, è lastricata la strada per l’inferno.

Si tratta infatti di norme processualmente bizantine, espresse per lo più in un lessico atecnico, a volte persino inconsapevolmente umoristiche, spesso inutili.

Prima di esprimere una valutazione sul raggiungimento o meno dei due principali obiettivi che la legge si è proposta (combattere la medicina difensiva e alleggerire la posizione – soprattutto penale – dei medici) è forse opportuno dar conto della formulazione di almeno alcune di queste norme.

Un anoressico florilegio sarà pubblicato nella seconda parte.

Avv. Franco Di Maria Avv. Vincenza Pinò


(1) GIRINELLI, Il decreto legge Balduzzi al vaglio della Giurisprudenza: luci e ombre sulla responsabilità civile dei sanitari, in www.filodiritto.com
(2) Rapporto Ania, Responsabilità medica e assicurazioni: criticità e proposte, Roma, 20 marzo 2015
(3) Prefazione dell’on. Gelli a “ La responsabilità sanitaria Commento alla L. 8 marzo 2017 n. 24, a cura di Guido Alpa”, Casa Editrice Pacini Giuridica 2018.

 

 

By Published On: Febbraio 7th, 2019Categories: Flash News, Sanità italianaTags:

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