Medico responsabile nel caso di prolungamento della condizione patologica del paziente

Medico responsabile nel caso di prolungamento della condizione patologica del paziente

La pronuncia in esame tratta il caso in cui il professionista sanitario discostandosi dalle linee guida, per imperizia prolunghi la condizione di sofferenza del paziente.
La Corte di Cassazione Penale con sentenza n.8613 del 08/02/2022 ha affermato il principio secondo il quale la condotta del medico che dilati il tempo di guarigione da una malattia senza per forza determinare un aggravamento della patologia stessa, assume una certa rilevanza da un punto di vista penale ed è punibile.
Nel caso di specie un oncologo, nel primo grado di giudizio, era stato ritenuto responsabile per le lesioni causate ad una donna sottoposta a due interventi.
Il medico, a sua volta, contestava quanto affermato dal giudice di prime cure e proponeva ricorso contro tale sentenza.
In particolare al professionista veniva ascritto l’essersi discostato dalle linee guida e il non aver volontariamente asportato alla paziente, per imprudenza, imperizia o negligenza, alcuni linfonodi che, con il passare del tempo, avevano aggravato il quadro clinico della medesima costringendola a sottoporsi ad un terzo intervento, dal quale scaturivano alcune lesioni che le procuravano un’invalidità temporanea di circa 40 giorni.
Il medico proponeva ricorso perché secondo quest’ultimo le linee guida erano da intendersi come semplici raccomandazioni non vincolanti e sosteneva che il giudice aveva commesso un errore nel ritenere dimostrato il nesso di causalità tra l’evento lesivo occorso alla paziente e la condotta del sanitario oncologo.
Secondo la Corte di Cassazione, invece, quanto sostenuto dal giudice di prime cure era corretto poiché il discostamento dalle linee guida del medico aveva prodotto alcune lesioni per la paziente che successivamente era stata costretta a subire una terza operazione.
La Suprema Corte nel caso in esame ribadisce un principio già espresso in altre pronunce secondo cui:” ogni condotta colposa che intervenga sul tempo necessario alla guarigione, pur se non produce un aggravamento della lesione e della perturbazione funzionale, assume rilievo penale ove generi una dilatazione del periodo necessario al raggiungimento della guarigione della stabilizzazione dello stato di salute.”
Nel caso di specie, la regressione della malattia si era verificata solo dopo il terzo intervento, per cui il prolungamento della condizione patologica della paziente era direttamente collegato alla grave imperizia imputabile al sanitario che l’aveva in cura.
Il medico è stato accusato di lesioni aggravate non solo per il comportamento avuto nei primi due interventi, ma soprattutto per non aver considerato le condizioni di salute precarie in cui versava la paziente.
Proprio in virtù di suddette motivazioni, la Corte di Cassazione ha condannato il medico oncologo per aver prolungato la condizione patologica della donna.

 

 

 

Dott. Luigi Pinò


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