Obbligo vaccinale per soggetti esterni alle RSA, alle strutture di ospitalità, lungodegenza e riabilitative

Il decreto-legge n. 44/2021 prevede l’obbligo vaccinale per tutti gli esercenti la professione sanitaria, l’introduzione dello scudo penale per gli operatori che somministrano i vaccini e la responsabilità per morte o lesioni personali in ambito sanitario per tutta la durata dello stato di emergenza di questa pandemia solo per colpa grave.

Il suddetto decreto è stato seguito da quello del 10 settembre n.122/2021 in cui è previsto che l’obbligo vaccinale sia riferito non solo ai professionisti sanitari, ma anche a coloro che lavorano nelle strutture residenziali, in quelle socio-assistenziali e in quelle socio-sanitarie, ossia viene applicato a tutti i soggetti esterni che svolgono la propria attività nelle suddette realtà.

L’obiettivo principale dell’estensione dell’obbligo vaccinale è quello di mettere in sicurezza gli ambienti particolarmente a rischio poiché si incontrano delle difficoltà nel far rispettare le misure di prevenzione volte al contenimento del contagio e quindi si cerca di tutelare l’interesse della collettività, sacrificando il diritto di autodeterminazione e di scelta del singolo.

Come nel decreto legge n.44/2021, anche in quest’ultimo è prevista l’esenzione dall’obbligo vaccinale per coloro che non possono ricevere o completare la vaccinazione a causa delle comorbilità di cui soffrono, ma il tutto deve essere comprovato da una certificazione medica.

Lo strumento previsto ad hoc per controllare l’avvenuta vaccinazione contro il SARS-Cov-2 o la guarigione dall’infezione è ormai il “Green Pass o la Certificazione Verde COVID-19”.

Le persone preposte a controllare tutti i lavoratori che cooperino o lavorino per le strutture riabilitative, di lungodegenza, le RSA, sono ,da un lato, i responsabili delle stesse e ,dall’altro, i titolari delle ditte esterne che collaborano con queste realtà.

Per poter accedere in queste strutture è indispensabile aver concluso il ciclo vaccinale (doppia dose o singola se il soggetto è risultato positivo al virus perché una delle due dosi viene considerata nel momento in cui si è negativizzato) e non è affatto sufficiente fare ricorso ad un tampone rapido.

Una differenza principale tra quanto previsto dall’art. 4 comma 8 della legge n. 44/2021 e quanto dal decreto legge n. 122/2021 sta nella cosiddetta collocazione ad una mansione inferiore prevista dalla legge n. 44/2021 al fine di contenere il contagio e con un ridimensionamento dal punto di vista economico, mentre questa possibilità non è contemplata nel nuovo decreto legge che invece prevede la sospensione della prestazione lavorativa che non comporta retribuzione o altro compenso economico.

Per i soggetti con comorbilità a cui non può essere somministrata la vaccinazione, confermata in ogni caso dalla certificazione medica, è prevista la possibilità di svolgere l’attività lavorativa con mansioni differenti senza andare incontro alla decurtazione dei compensi.

In caso di omesso controllo, è previsto il pagamento di una sanzione pecuniaria per coloro che non hanno vigilato sull’effettivo adempimento vaccinale; quindi saranno ritenuti responsabili il direttore della struttura o il datore di lavoro della ditta esterna poiché grava su di essi il compito di vigilanza.

 

Dott. Luigi Pinò

 

 


By Published On: Novembre 22nd, 2021Categories: Flash NewsTags:

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