Paziente deceduto con il Covid – Il tribunale di Torino esclude la responsabilità della struttura sanitaria

Paziente deceduto con il Covid – Il tribunale di Torino esclude la responsabilità della struttura sanitaria. (Tribunale Torino, sez. IV, 6 maggio 2021

Il tema della responsabilità medica è un argomento molto dibattuto e complesso, naturalmente ora, con la pandemia che ci ha colpito, il tutto tende ad essere ancora più amplificato e di interesse.

Analizziamo più da vicino, la prima pronuncia del Tribunale di Torino in relazione ad un ricorso ex art. 696 bis c.p.c. proposto dagli eredi di un anziano morto con il COVID in una casa di riposo.

I parenti della vittima censuravano il comportamento della struttura sia per quanto riguarda la terapia riabilitativa del de cuius sia in relazione alla mancata informazione del” rischio pandemia” poiché, a loro dire,  la struttura non avrebbe messo in pratica tutte le misure e le norme volte a cercare di impedire e contenere l’espansione del virus all’interno della stessa.

I ricorrenti avevano prodotto varie allegazioni tramite cui venivano messe in luce molteplici inadempienze della struttura, ma ciò nonostante, la loro difesa appariva alquanto generica.

Il Giudice adito dapprima richiedeva ai ricorrenti di allegare più nel dettaglio i fatti costituenti le ragioni della domanda, ma nonostante le precisazioni fornite, dichiarava il giudizio inammissibile.

Data l’eccezionalità della materia (contagio COVID nei primi mesi del 2020) e sulla base della difesa “generica” messa in atto dai ricorrenti, non era possibile disporre una CTU perché avrebbe assolto una funzione esplorativa e non percipiente.

Nel caso di specie trattandosi di un soggetto avente plurime comorbilità si rendeva necessaria una consulenza medica multi-specialistica dovendosi valutare le patologie già presenti e la relazione tra le stesse e l’infezione di Covid ai fini del decesso.

Il ragionamento seguito dal giudicante è che nel caso di decesso di un soggetto morto con il covid ma non per il covid contratto durante la degenza ospedaliera o similare, è necessario uno sforzo maggiore ad opera delle parti e dei difensori perché essi devono delineare più nello specifico le censure mosse alla struttura.

In presenza di giudizi attinenti la responsabilità sanitaria è pur vero che è ammesso il ricorso alla Consulenza Tecnica di Ufficio, tuttavia detto strumento non deve sostituire il dovere di allegazione gravante sulle parti.

Dunque, la CTU non può colmare il difetto di allegazione né tanto meno le lacune probatorie di una delle parti; è nulla una consulenza tecnica d’ufficio volta a realizzare una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze che fuoriescono dal materiale istruttorio fornito in giudizio delle parti.

La Consulenza Tecnica di Ufficio, in estrema sintesi, deve valutare sotto il profilo tecnico e i dati già acquisiti agli atti di causa.

L’allegazione del creditore deve sempre dunque circoscrivere un inadempimento qualificato e cioè astrattamente idoneo ed efficiente alla produzione del danno lamentato; di converso, sul debitore, graverà l’onere di dimostrare o che tale inadempimento non vi sia proprio stato o che, pur esistendo, sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da cause a lui non imputabili (art.1218 cc).

 

Dott. Luigi Pinò


By Published On: Dicembre 13th, 2021Categories: Flash NewsTags:

Post Recenti

Post Correlati