Responsabilità civile del medico dopo la Legge Gelli

Responsabilità civile del medico dopo la Legge Gelli
La legge Gelli sulla responsabilità sanitaria: brevi riflessioni a quasi due anni dalla sua entrata in vigore

 

QUARTA PARTE

 

N.B: Come abbiamo avvertito, stiamo dedicando cinque articoli alla legge Gelli.

Questo è il quarto. Consigliamo di leggere anche i precedenti

 

 

Con l’art. 7 della novella si compie una vera e propria rivoluzione copernicana individuando una diversa qualificazione della responsabilità medica a seconda che il convenuto sia la struttura ospedaliera o il medico: la prima continuerà a rispondere a titolo di responsabilità contrattuale; il secondo, invece, abbandonata la costruzione giurisprudenziale del “contatto sociale”, risponderà a titolo di responsabilità extra – contrattuale.

Tale diversa qualificazione (extra-contrattuale per il medico) comporta dirette conseguenze in ordine alla prescrizione (che resta di 10 anni per la struttura ma passa a 5 per i sanitari) e all’onere della prova per la quale viene istituito un “doppio binario”: la struttura ospedaliera continuerà a dover provare che l’inadempimento non ci sia stato oppure che esso sia irrilevante sotto il profilo eziologico; ma, nei confronti del medico, dovrà essere il paziente a dover provare che il danno lamentato sia la conseguenza della condotta del sanitario.

A prescindere dai problemi giuridici che questo “doppio binario” potrà creare, è indubbio che questa norma alleggerisca di molto la posizione dei sanitari.

            Tuttavia gli effetti pratici saranno assai contenuti perché, anche prima della nuova legge, il paziente-danneggiato trovava più conveniente agire solo contro la struttura.

            I motivi sono due.

            Il primo. E’ ovvio che sia meglio avere un solo contraddittore (l’ospedale) piuttosto che un numero rilevante di avversari (i medici e le loro assicurazioni).

            Il secondo. In caso di soccombenza del paziente le spese legali di cui sarà gravato si moltiplicheranno per il numero delle controparti.

 

Avv. Franco Di Maria                                                         Avv. Vincenza Pinò

 

Continua nella quinta parte

 

 

 

By Published On: Marzo 19th, 2019Categories: Flash News, Sanità italianaTags:

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