Malasanità: Può essere utilizzato il cosidetto foro del consumatore?

Può essere utilizzato, nelle cause di malasanità, il cosiddetto foro del consumatore (cioè il Tribunale del luogo di residenza del paziente danneggiato) al posto di quello del luogo ove è situato l’ospedale?

La risposta – in base ai consolidati principi enunciati dalla Corte di legittimità negli ultimi nove anni – non può che essere negativa.

Ed infatti, con ordinanza n. 8093 del 2 aprile 2009 (pubblicata in Resp. civ. prev. 2009, 1283) la Corte di Cassazione ha stabilito che quando la struttura è pubblica ovvero convenzionata con il Servizio Sanitario, la causa deve essere proposta davanti al Tribunale di competenza nella cui circoscrizione si trova la sede dell’ospedale.

Secondo la Corte, infatti, in questo caso al paziente non può essere attribuita la qualifica di “consumatore”; inoltre l’ospedale non può essere considerato un “professionista”.

Il servizio sanitario fornito dagli ospedali pubblici o convenzionati viene infatti erogato “attraverso una complessiva organizzazione imperniata sul principio di territorialità, cioè nel senso che vi sono tante articolazioni della complessiva organizzazione preposte ognuna ad un certo territorio. La fruizione del servizio, invece, non è, però, necessariamente collegata alla residenza dell’utente se non in via tendenziale, essendovi … la possibilità di beneficiare del servizio … in una qualsiasi articolazione dell’organizzazione”. Ne consegue che l’utente, quando si rivolge ad un ospedale situato al di fuori del proprio comune di residenza, si pone “in una situazione che non è apparentabile a quella del consumatore”, soprattutto perché la decisione di farsi curare lontano dal proprio domicilio è frutto di una sua “libera scelta”. Secondo la Corte è pertanto “pienamente ragionevole che la vicenda del contenzioso che nasce dall’erogazione del servizio non sia soggetta al foro del consumatore”.

La Cassazione aggiunge che il foro del consumatore non sarebbe comunque applicabile, perché le aziende ospedaliere pubbliche non sono qualificabili come “professionisti”. Le strutture pubbliche devono infatti erogare la prestazione anche quando, così facendo, subiscono perdite; l’attività professionale è invece imprescindibilmente finalizzata alla percezione di un compenso.

Analoga conclusione vale anche per le strutture private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.

Se è infatti vero che la casa di cura convenzionata “si presenta come un’azienda diretta a perseguire un utile”, tale utile viene in rilievo solo quando “essa stipula la convenzione con gli organismi di diritto pubblico … mentre, una volta instaurata la convenzione, la fornitura del servizio all’utente avviene con modalità del tutto identiche a quelle seguite dalla struttura pubblica”.

Secondo la Corte, quindi, il paziente potrà citare l’ospedale davanti al Tribunale di competenza nella cui circoscrizione egli risiede solo quando la struttura sia:

a) convenzionata, ma la richiesta di risarcimento si riferisca a prestazioni aggiuntive rispetto a quelle rimborsate all’ospedale dal Servizio Sanitario Nazionale;

b) privata e non convenzionata.

Dai principi enunciati dall’ordinanza n. 8093 del 2009 non si sono poi discostate le successive pronunce della Suprema Corte.

 

In particolare:

Cass. civ., Sez. VI, 24 dicembre 2014, n. 27391 (ord.)Rientrano nel foro del consumatore di cui all’art. 33, comma II, lett U) del D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206, le controversie afferenti prestazioni mediche aggiuntive poste a carico dell’utente e non del Servizio Sanitario Nazionale o della struttura convenzionata qualora vengano erogate a favore di un paziente in regime “intramurario

Cass., Sez. VI civile – 3, ordinanza 8 giugno – 2 novembre 2016, n. 22133 …”il foro del consumatore si configura alla luce di quanto già affermato da Cass. n. 8093 del 2009 … e poi concretamente applicato da Cass. (ord.) n. 27391 del 2014 … al cui principio di diritto si fa rinvio”.

         Cass. civ. Sez. VI – 3, ord. 21.09.2016, sentenza n. 18536:La disciplina di cui al Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, comma 2, lett. U), concernente il foro del luogo di residenza del consumatore, non è applicabile ai rapporti tra pazienti e strutture ospedaliere pubbliche o private operanti in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale: sia perché, pur essendo l’organizzazione sanitaria imperniata sul principio di territorialità, l’assistito può rivolgersi a qualsiasi azienda sanitaria presente sul territorio nazionale, sicché se il rapporto si è svolto al di fuori del luogo di residenza del paziente tale circostanza è frutto di una sua libera scelta, che fa venir meno la “ratio” dell’art. 33 ct.; sia perché la struttura sanitaria non opera per fini di profitto, e non può quindi essere qualificata come “imprenditore” o “professionista” (Cass. n. 8093 del 2009). Non è revocato poi in dubbio nel caso di specie che il paziente abbia fruito di una prestazione del servizio sanitario nazionale all’interno di struttura pubblica (giacché è lo stesso ricorrente che chiede in primo luogo la restituzione del ticket pagato per fruire della prestazione sanitaria all’interno della struttura pubblica) e che non sia intercorso tra l’utente e la struttura sanitaria del S.S.N. (o convenzionata) un vero e proprio contratto avente ad oggetto una prestazione esulante dalle procedure del S.S.N. (ovvero un intervento operatorio eseguito da un medico scelto dal paziente ed operante come libero professionista, sebbene nell’espletamento di attività intramuraria), con addebito all’utente dei costi della prestazione di questi e di altri medici della struttura”.

 

 

Avv. Franco Di Maria                                 Avv. Vincenza Pinò

 

 

By Published On: Gennaio 17th, 2019Categories: Flash News, Sanità italianaTags:

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